Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 06/04/2006 (Rv. 588580 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE | Inadempimento dell'appaltatore per mancata esecuzione od omesso completamento dell'opera - Applicabilità della disciplina ex artt. 1667 e 1668 cod. civ. - Esclusione - Responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. - Configurabilità - Termine di prescrizione applicabile per il risarcimento del danno - Individuazione.
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE
La comune responsabilità dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute negli artt. 1667 e 1668 cod. civ., e non è da queste ultime disciplinata, perché esse integrano (senza escluderla) l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla. Pertanto, alla stregua di tale principio, diventa applicabile, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell'appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per l'esercizio di questo diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall'art. 1667 cod. civ. .
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1677, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)