diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 2451 del 06/02/2006 (Rv. 588216 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Elezioni - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Criteri di riparto - Controversie concernenti l'accertamento della data di svolgimento nei vari Consigli dell'Ordine professionale delle elezioni per la nomina dei membri del Consiglio nazionale - Cognizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588216-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Anche con riguardo alle elezioni per il Consiglio nazionale forense trova applicazione il principio secondo il quale, fra le controversie in tema di operazioni per le elezioni amministrative la cui devoluzione alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, a norma dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n 1034, costituisce applicazione dell'art 103 della Costituzione, vertendosi in tema di tutela di posizioni di interesse legittimo rientrano non soltanto quelle strettamente inerenti alle votazioni, dall'apertura alla chiusura dei seggi, ma tutte quelle riguardanti gli atti che concorrono a formare il complesso procedimento elettorale disciplinato, dalla indizione delle elezioni fino alla proclamazione degli eletti, da norme poste a tutela dell'interesse pubblico all'ordinato svolgimento della competizione. Fra tali controversie va pertanto vanno inclusa quella concernente l'accertamento della data in cui si sono svolte presso i vari Consigli dell'Ordine professionale le elezioni per la nomina dei membri del Consiglio nazionale, che non riguardano la eleggibilità a detta carica, né il diritto di elettorato attivo degli iscritti a questo o quel Consiglio dell'Ordine, ma il regolare svolgimento della competizione, sicché, la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 11, Costituzione art. 103, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)