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Sez. U, Sentenza n. 1 del 27/01/1999 (Rv. 522649 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Elezioni amministrative e regionali - Controversie - Giurisdizione ordinaria - Questione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità - Inclusione - Giurisdizione amministrativa - Questioni circa la regolarità delle operazioni, conteggio e attribuzione dei voti - Conseguente correzione dei risultati e sostituzione dei candidati eletti - Inclusione.
Stato
decisa il 1999-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522649-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In materia di contenzioso elettorale amministrativo, compreso quello relativo alle elezioni dei consigli regionali, alla stregua dei criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 5 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147 e non modificati dalla legge 23 dicembre 1971 n. 1034, istitutiva dei tribunali regionali amministrativi, mentre spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità, sono devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di operazioni elettorali, quali quelle attinenti alla regolarità delle medesime, comprese le questioni relative al conteggio e alla attribuzione dei voti e non escluse le ipotesi di errori materiali al riguardo, ancorché implichino la correzione dei risultati e la sostituzione dei candidati eletti.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)