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Sez. L, Sentenza n. 10408 del 04/10/1995 (Rv. 494170 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Revoca in tempi brevi del licenziamento accettata dal lavoratore - Diritto al risarcimento - Insussistenza - Configurabilità di un danno nell'onere economico della difesa legale per l'opposizione al licenziamento - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494170-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

La previsione dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, concernente il diritto del lavoratore licenziato al risarcimento del danno non trova applicazione nel caso di revoca in tempi brevi del licenziamento accettata dal lavoratore, con ripristino senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro sia ai fini economici che giuridici, venendo meno in tale ipotesi per concorde volontà delle parti il fatto generatore del danno, quando non sia ipotizzabile alcun ulteriore pregiudizio residuo ricollegabile all'illegittimo licenziamento, pregiudizio non identificabile peraltro nell'onere economico della difesa legale per opporsi al licenziamento stesso, stante la possibilità di ottenere la liquidazione delle relative spese a carico del datore di lavoro secondo il principio della soccombenza virtuale. (Nella specie trattavasi di revoca avvenuta, dopo ventidue giorni dal licenziamento, in data successiva al deposito del ricorso in sede giudiziale ma anteriore alla notifica dello stesso).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)