Sez. 2, Sentenza n. 4559 del 17/04/1993 (Rv. 481899 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Contenuto - Sottoscrizione | Impedimento del presidente o dell'estensore - Sottoscrizione rispettiva del giudice più anziano e del presidente - Previa indicazione dell'attualità di un ostacolo di non breve durata - Necessità.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Contenuto - Sottoscrizione
L'art. 132 ultimo comma cod. proc. civ., a norma del quale la sentenza, nel caso di impedimento del presidente, può essere sottoscritta dal giudice più anziano ed, in quello di impedimento dell'estensore, dal presidente soltanto, purché sia fatta menzione nella sentenza dell'impedimento, richiede solo la generica indicazione, prima della firma del presidente o, nel caso che l'impedimento riguardi quest'ultimo, del giudice più anziano, dell'attualità di un ostacolo non di breve durata e non anche la formale attestazione o certificazione amministrativa di tale ostacolo (nella specie, si è ritenuto sufficiente la indicazione del ricovero in ospedale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)