diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1028 del 04/02/1997 (Rv. 502174 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Impedimento del presidente estensore per ragioni di salute - Sottoscrizione da parte del giudice anziano - Menzione generica di tale impedimento - Sufficienza - Sindacato da parte del giudice dell'impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502174-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice anziano del collegio con la menzione da parte del medesimo dell'impedimento "cagionato da motivi di salute" del presidente estensore è rituale ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ. (così come modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 532 al fine di abbreviare i tempi necessari alla pubblicazione della decisione e di mitigare l'incidenza del principio della nullità insanabile della sentenza per mancata sottoscrizione), poiché la legge, se attribuisce al giudice anziano di valutare la natura e l'entità dell'impedimento, non richiede una più specifica indicazione dell'impedimento in occasione della sottoscrizione della sentenza, né attribuisce al giudice dell'impugnazione un potere di sindacato sulla funzione certificatrice del giudice anziano.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)