Sez. L, Sentenza n. 3111 del 09/05/1986 (Rv. 446119 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI NEL SISTEMA DELLA PREVIDENZA AGRICOLA - CONDIZIONI - ISCRIZIONE DEL LAVORATORE NEGLI ELENCHI O CERTIFICAZIONE EX ART. 4, QUARTO COMMA, DEL D.L. LGT. N. 212 DEL 1946 - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - INDENNITÀ SPETTANTI ALLE LAVORATRICI MADRI EX ART. 15, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI NEL SISTEMA DELLA PREVIDENZA AGRICOLA - CONDIZIONI - ISCRIZIONE DEL LAVORATORE NEGLI ELENCHI O CERTIFICAZIONE EX ART. 4, QUARTO COMMA, DEL D.L. LGT. N. 212 DEL 1946 - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - INDENNITÀ SPETTANTI ALLE LAVORATRICI MADRI EX ART. 15, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - PRESUPPOSTI.*
Nel sistema della previdenza agricola l'attività di accertamento degli assicurati ha natura costitutiva, perché il diritto alle prestazioni è condizionato all'iscrizione del lavoratore negli elenchi o quanto meno alla certificazione di cui al quarto comma dell'art. 4 d.l. lgt. 9 aprile 1946, n. 212; pertanto, l'art. 15, comma terzo, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, nello stabilire che le indennità spettanti alle lavoratrici madri "sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice è assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa", se effettivamente svincola le indennità stesse dalla ricorrenza di siffatti requisiti, tuttavia non attribuisce il relativo diritto a persone che non possono qualificarsi soggetti assicurati e, così, alle lavoratrici agricole non iscritte negli appositi elenchi per non aver compiuto il prescritto minimo (cinquantuno giornate) di attività lavorativa. (V 3880/84, mass n 435821; (V 1551/84, mass n 433640; (V 4483/83, mass n 429371; (V 4482/83, mass n 429369).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)