Sez. L, Sentenza n. 1551 del 06/03/1984 (Rv. 433640 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - PRINCIPIO DELLO AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI - DISCIPLINA EX ART. 4 D.L. LGT. N. 212 DEL 1946 - INDENNITÀ PER MATERNITÀ ALLE BRACCIANTI AGRICOLE - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 15 LEGGE N. 1204 DEL 1971.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - PRINCIPIO DELLO AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI - DISCIPLINA EX ART. 4 D.L. LGT. N. 212 DEL 1946 - INDENNITÀ PER MATERNITÀ ALLE BRACCIANTI AGRICOLE - CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART. 15 LEGGE N. 1204 DEL 1971.*
Il principio generale dell'automatismo delle prestazioni risulta parzialmente derogato, in materia di Assicurazione malattia per i lavoratori agricoli, dall'art. 4 del d.l.lgt. 9 aprile 1946 n. 212, che, agli effetti dell'instaurazione del rapporto assicurativo, attribuisce valore costitutivo all'iscrizione dei medesimi negli elenchi (o alla relativa certificazione provvisoria), a sua volta condizionata, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto, dall'avvenuto compimento, per i braccianti agricoli, di oltre cinquantuno giornate lavorative nell'anno. Pertanto, detta iscrizione (esclusa, peraltro, la Rilevanza della data di pubblicazione degli elenchi) costituisce presupposto indispensabile anche ai fini del godimento, da parte delle braccianti agricole, delle indennità previste dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), il cui ultimo comma - nel disporre che tali indennità "non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa" - si riferisce a requisiti attinenti ad un rapporto assicurativo già in atto (come fatto palese anche dal richiamo, contenuto nello stesso art. 15, alla qualità di lavoratrici assicurate presso l'i.N.A.M.) e non già ai presupposti indispensabili per la Costituzione del rapporto stesso. (Conf 5950/83, mass n 430781; (Conf 5949/83, mass n 430780; (Conf 5183/83, mass n 430044; (Conf 4483/83, mass n 429371; (Conf 4482/83, mass n 429369; (Conf 5093/81, mass n 415876).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Preleggi art. 12, Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)