Sez. 6, Sentenza n. 7022 del 16/04/1984 Ud. (dep. 03/08/1984) Rv. 165451 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - SIGILLO SIMBOLICO - SUFFICIENZA - RAGIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - SIGILLO SIMBOLICO - SUFFICIENZA - RAGIONE.*
Il sigillo non è il mezzo con il quale si assicura materialmente la indisponibilità di un bene, ma lo strumento simbolico attraverso cui si manifesta la volontà dello stato di garantire la cosa, oggetto della misura cautelare, contro ogni atto di disposizione o manomissione. Ne consegue che non può ritenersi essenziale, ai fini del reato di violazione di sigillo, che le modalità di apposizione degli stessi siano tali da impedire, se non mediante la loro effrazione, l'accesso alla cosa che si è voluto rendere intangibile. (Conf mass n 162689; (Conf mass n 160173; (Conf mass n 159118).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)