Sez. 5, Sentenza n. 18294 del 10/09/2004 (Rv. 576998 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Presupposto - Possesso dell'immobile - Assegnatario di alloggio in cooperativa - Obbligo di pagamento dell'imposta - Sussistenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
L'art. 1 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 stabilisce che presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è "il possesso" di fabbricati (o di altri immobili ivi indicati); pertanto è tenuto al pagamento dell'imposta l'assegnatario, anche provvisorio, di alloggio di cooperativa edilizia, nonostante non sia stato ancora stipulato l'atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)