Sez. 5, Sentenza n. 11460 del 01/08/2002 (Rv. 556522 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreno comunale concesso in superficie ad istituto o cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari - Edificazione del fabbricato - Soggetto passivo dell'imposta - Individuazione nel proprietario superficiario - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 53, 76 e 77 Cost. - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) e con riguardo a terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'imposta nei confronti di detti enti (e, successivamente, dei loro assegnatari), quali proprietari del manufatto che insiste sul fondo (o di parti di esso); e ciò è immune da dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 53, 76 e 77 della Costituzione (v. Corte cost., sentenze n. 119 e n. 200 del 1999).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 76, Costituzione art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)