Sez. 5, Sentenza n. 10137 del 02/08/2000 (Rv. 539073 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Terreno comunale concesso in superficie ad istituto o a cooperativa edilizia - Edificazione di alloggi economici e popolari - ICI - Pagamento - Soggetto obbligato - Questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - Infondatezza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili e con riguardo al terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'ICI a carico di detti enti (e successivamente dei loro assegnatari), in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo (o di parti di esso). Questo principio si sottrae ai dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto il carattere temporaneo dell'acquisizione in proprietà di detti alloggi fino al momento della traslazione del diritto dominicale in favore dei singoli compratori, non interferisce sui presupposti impositivi, né crea ingiustificate disparità di trattamento, trattandosi di prelievo tributario che è correlato all'obiettiva esistenza del fabbricato, non al profitto ricavabile con il suo godimento o con la sua cessione e che, inoltre, gravando sul proprietario, segue l'eventuale temporaneità del suo diritto, automaticamente trasferendosi, in caso di alienazione, sull'acquirente.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)