Sez. 1, Sentenza n. 507 del 27/01/1995 Cc. (dep. 05/04/1995) Rv. 200785 - 01
Pena - Esecuzione - Rinvio dell'esecuzione | Infermità fisica - Rilevante menomazione della salute del soggetto - Necessità - Esclusione - Intensità tale da urtare contro i principi di tutela della salute e di umanità della pena - Sufficienza.
Pena - Esecuzione - Rinvio dell'esecuzione
Per il differimento dell'esecuzione della pena non basta che l'infermità fisica menomi in misura rilevante la salute del soggetto in espiazione di pena, ma è necessario che essa, oltre a non poter essere curata adeguatamente in centri clinici carcerari con l'eventuale supporto del trasferimento del condannato in ambienti sanitari esterni, raggiunga un livello tale da collidere con il senso di umanità e con il principio di tutela della salute, che sono garantiti costituzionalmente. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la gravità dell'infermità deve essere tale da escludere la pericolosità del condannato e da non fargli avvertire l'effetto rieducativo, pur nella generale esigenza di certezza della pena nella sua esecuzione con riferimento al principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Costituzione art. 32, Cod. Pen. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)