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Sez. 1, Sentenza n. 36856 del 28/09/2005 Cc. (dep. 11/10/2005) Rv. 232511 - 01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Rinvio facoltativo - Grave infermità fisica - Provvedimento di rigetto - Motivazione - Criteri.
Stato
decisa il 2005-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232511-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

Il provvedimento di rigetto della richiesta di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica è affetto da vizio di motivazione solo se l'omesso riferimento alle necessità di tutela del diritto alla salute e al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità si combina con l'accertata sussistenza di un quadro patologico particolarmente grave, capace "ictu oculi" di essere causa di una sofferenza aggiuntiva proprio per effetto della privazione dello stato di libertà, nonostante il regime di detenzione possa assicurare la prestazione di adeguate cure mediche.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)