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Sez. L, Sentenza n. 4986 del 19/07/1983 (Rv. 429861 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - INDENNITÀ DOVUTE AGLI IMPIEGATI PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - SPONTANEA ATTUAZIONE DELLA PREVIDENZA ASSICURATIVA EX R.D.L. N. 5 DEL 1942 - DISCIPLINE APPLICABILI - VERSAMENTO DI CONGUAGLI ANNUALI CORRELATI ALLE VARIAZIONI RETRIBUTIVE - NECESSITÀ - MANCATO ADEGUAMENTO DEI PRIMI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO E MANCATA ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429861-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - INDENNITÀ DOVUTE AGLI IMPIEGATI PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - SPONTANEA ATTUAZIONE DELLA PREVIDENZA ASSICURATIVA EX R.D.L. N. 5 DEL 1942 - DISCIPLINE APPLICABILI - VERSAMENTO DI CONGUAGLI ANNUALI CORRELATI ALLE VARIAZIONI RETRIBUTIVE - NECESSITÀ - MANCATO ADEGUAMENTO DEI PRIMI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO E MANCATA ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATORE - IRRILEVANZA.*

In materia di indennità dovute agli impiegati in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il datore di lavoro abbia spontaneamente attuato la provvidenza assicurativa di cui al R.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5 (istitutivo del fondo per le indennità suddette), sostitutiva del versamento diretto a tale fondo, nello esplicito intento che essa debba corrispondere ai requisiti ed alle finalità di cui all'art. 4 dello stesso R.d., il relativo rapporto resta pienamente assoggettato alla normativa con questo stabilita, ivi compresa quella concernente il versamento di conguagli annuali correlati, tra l'altro, alle variazioni retributive in guisa da assicurare l'operatività del principio per cui l'indennità di fine rapporto deve essere ancorata, sia pure in percentuale, all'ultima retribuzione globale, con conseguente irrilevanza, nei confronti dei dipendenti aventi diritto a siffatta previdenza, di un comportamento del datore di lavoro omissivo dell'adeguamento dei premi dovuti nonché della carenza di un'eccezione di inadempimento al riguardo da parte dell'istituto assicuratore, trattandosi di circostanze inidonee a rimuovere la vigenza dell'Obbligo legale dell'adeguamento stesso. (V 3127/83, mass n 428041; (V 492/66, mass n 320986).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 2, Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)