Sez. L, Sentenza n. 3127 del 07/05/1983 (Rv. 428041 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO PER L'INDENNITÀ AGLI IMPIEGATI EX R.D.L. N. 5 DEL 1942 - SOPPRESSIONE EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - ANTERIORE ATTUAZIONE DELLA SPECIALE PROVVIDENZA ASSICURATIVA SOSTITUTIVA EX ART. 4 DEL CITATO R.D.L. - CONSEGUENZE - ADEGUAMENTO DEI PREMI AGLI AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE - OBBLIGO LEGALE DEL DATORE DI LAVORO - DERIVAZIONE DI TALE OBBLIGO DAL CONTRATTO D'ASSICURAZIONE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO PER L'INDENNITÀ AGLI IMPIEGATI EX R.D.L. N. 5 DEL 1942 - SOPPRESSIONE EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - ANTERIORE ATTUAZIONE DELLA SPECIALE PROVVIDENZA ASSICURATIVA SOSTITUTIVA EX ART. 4 DEL CITATO R.D.L. - CONSEGUENZE - ADEGUAMENTO DEI PREMI AGLI AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE - OBBLIGO LEGALE DEL DATORE DI LAVORO - DERIVAZIONE DI TALE OBBLIGO DAL CONTRATTO D'ASSICURAZIONE - IRRILEVANZA.*
La proroga o riapertura dei termini stabiliti dall'art. 8 del R.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5 (sul fondo per l'indennità agli impiegati) - per la prima volta disposta del d.l. lgt. 9 aprile 1946 n. 298 - non ha privato del loro valore precettivo le norme relative al sistema del "fondo per l'indennità agli impiegati" ed a quella speciale provvidenza sostitutiva del contratto di Assicurazione disciplinata dall'art. 4 dello stesso decreto n. 5 del 1942. Pertanto, fino all'abrogazione di tali norme, operata dall'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, (che ha tra l'altro disposto la soppressione del "fondo" anzidetto), una volta spontaneamente attuata, ad opera del datore di lavoro, la provvidenza assicurativa di cui sopra, mediante la stipulazione di un contratto di Assicurazione, che nell'intento delle parti corrisponda ai requisiti voluti dal citato art. 4, il relativo rapporto resta pienamente assoggettato alla detta normativa, con l'ulteriore conseguenza - dato l'espresso richiamo della lett. C) di tale norma all'art. 2 del medesimo decreto n. 5 del 1942 - della sussistenza dell'Obbligo legale del datore di lavoro di adeguare i premi dell'Assicurazione ai successivi aumenti delle retribuzioni, indipendentemente dalla circostanza che un Obbligo siffatto discenda o meno dallo stesso contratto di Assicurazione. (V 492/66, mass n 320986).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 2, Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4, Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 8, Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 298, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)