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Sez. 2, Sentenza n. 2976 del 22/10/1971 (Rv. 354245 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - RETRIBUZIONE - CONCETTO - CONTINUITA O PERIODICITA DEI SINGOLI COMPENSI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354245-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - RETRIBUZIONE - CONCETTO - CONTINUITA O PERIODICITA DEI SINGOLI COMPENSI - IRRILEVANZA.*

Ai sensi del secondo comma dell'art 27 del DPR 30 maggio 1955 n 797, che approva il testo unico delle norme sugli assegni familiari, il concetto di retribuzione consta di due elementi, l'uno di carattere subiettivo, consistente nella provenienza della prestazione dal datore di lavoro ('tutto cio che il lavoratore riceve in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavorò), e l'altro di carattere obiettivo, consistente nel nesso di corrispettivita fra tale prestazione e la prestazione d'opera del lavoratore ('per compenso dell'opera prestatà). Un siffatto concetto di retribuzione prescinde del tutto dall'elemento di carattere continuo o periodicita di singoli compensi corrisposti dal datore di lavoro.*

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)