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Sez. L, Sentenza n. 2428 del 07/09/1974 (Rv. 370825 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CALCOLO - RETRIBUZIONE - NOZIONE RISPETTIVAMENTE DESUMIBILE DAL DPR N 797 DEL 1955 E DALLA LEGGE N 153 DEL 1969.*
Stato
decisa il 1974-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370825-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CALCOLO - RETRIBUZIONE - NOZIONE RISPETTIVAMENTE DESUMIBILE DAL DPR N 797 DEL 1955 E DALLA LEGGE N 153 DEL 1969.*

Il concetto di retribuzione assoggettabile ai contributi per le assicurazioni sociali, cosi come appariva fissato dall'art 27 del DPR 30 maggio 1955 n 797 sugli assegni familiari (prima dell'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969 n 153), constava di due fondamentali elementi, la diretta provenienza dal datore di lavoro delle somme percepite dal lavoratore ed il nesso di corrispettivita tra le somme stesse e la prestazione del lavoro. Con l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969 n 153 il concetto di retribuzione e posto in correlazione con la generica sussistenza del rapporto di lavoro, senza alcun riferimento al rapporto di corrispettivita tra quanto ricevuto e l'opera effettivamente prestata. (V 2976'71, mass n 354245).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)