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Sez. U, Sentenza n. 7507 del 15/05/2003 (Rv. 563093 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Criterio del "petitum" sostanziale - Rilevanza - Portata - Fattispecie relativa a domanda recante l'impugnazione della graduatoria di pubblico concorso per l'assunzione di funzionari dell'INPS, in ragione dell'omessa valutazione dei titoli attestanti l'appartenenza dell'interessato ad una categoria protetta.
Stato
decisa il 2003-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563093-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

L'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale è da identificare in base non già al criterio della "prospettazione", bensì a quello del "petitum" sostanziale, quale può determinarsi indagando sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio, di guisa che la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo ad una domanda proposta dal privato nei confronti della P.A., non può essere esclusa per il solo fatto che la domanda medesima contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, posto che, ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, quella giurisdizione va ugualmente affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo (nella specie, in relazione a domanda introduttiva del giudizio, formalmente recante l'impugnazione della graduatoria dei vincitori di un pubblico concorso per l'assunzione di funzionari dell'INPS, in ragione della omessa valutazione dei titoli attestanti l'appartenenza dell'interessato ad una delle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che la medesima domanda lamentasse sostanzialmente l'omessa attribuzione di un posto riservato e introducesse, perciò, una controversia sul diritto a stipulare con l'amministrazione il contratto di lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)