Sez. U, Sentenza n. 12523 del 05/12/1995 (Rv. 494950 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Criterio della cosiddetta prospettazione della domanda - Esclusione - Cosiddetto "petitum" sostanziale - Rilevanza - Portata.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
La giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo vanno determinate non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione della domanda (ossia in base alla qualificazione giuridica soggettiva che l'istante dà all'interesse di cui domanda la tutela), bensì sulla base del cosiddetto "petitum" sostanziale, nel senso che, ai fini del riparto della giurisdizione, non è sufficiente e decisivo avere riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dalle parti, ma occorre tener conto della vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)