Sez. U, Sentenza n. 3188 del 14/02/2007 (Rv. 595160 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Atti di organizzazione incidenti sul rapporto di lavoro - Assunzione degli stessi con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie relativa al riconoscimento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso Consorzio di bonifica in base a valida collocazione nella graduatoria approvata ai sensi di legge regionale.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Sulla scorta dei principi generali - in correlazione con il criterio del "petitum sostanziale" - relativi all'individuazione della giurisdizione con riferimento al rapporto di pubblico impiego privatizzato, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto atti di gestione e di organizzazione del personale di un ente locale, adottati successivamente al 30 giugno 1998, emanati dagli organi preposti alla gestione nell'esercizio dei poteri direttivi che competono al datore di lavoro, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del d. lgs. n. 165 del 2001, i quali incidano sulle situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti dell'ente, non potendo attribuirsi rilievo, al fine di escluderla, alla discrezionalità delle valutazioni spettanti alla P. A. e all'attinenza degli atti all'organizzazione. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua dell'enunciato principio, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla domanda degli originari ricorrenti con la quale era stata chiesta la dichiarazione in sede giudiziale del loro diritto all'assunzione al lavoro a tempo indeterminato presso il ricorrente Consorzio di bonifica per essere stati validamente collocati nella graduatoria approvata ai sensi dell'art. 12 della legge reg. della Sicilia n. 33 del 1999, così facendo valere non un'impugnativa della graduatoria, bensì contestando il criterio seguito dall'ente nell'utilizzo della stessa per non aver disposto l'assunzione degli stessi originari ricorrenti, malgrado la loro posizione utile a tal fine dopo l'avvenuta collocazione in quiescenza di altri dipendenti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)