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Sez. L, Sentenza n. 565 del 17/01/1992 (Rv. 475361 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) | Rinuncia del lavoratore alla qualifica dirigenziale e passaggio alle mansioni inferiori - Tutela reale - Operatività - Intimazione del ricorso per fatti riferibili ad epoca anteriore alla rinuncia - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475361-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)

Il lavoratore che abbia rinunciato alla qualifica dirigenziale già acquisita ed abbia smesso di svolgerne le relative mansioni, pur conservando il precedente trattamento retributivo dopo il passaggio alle mansioni inferiori, può essere licenziato (ove non sia intervenuta la caducazione di tale rinuncia, che non è nulla ma annullabile, ai sensi dell'art. 2113 cod. civ., su impugnazione del solo lavoratore) soltanto per giusta causa o giustificato motivo, ancorché per fatti riferibili ad epoca in cui il lavoratore medesimo era dirigente, dovendo la tutela applicabile essere individuata con riguardo al posto ricoperto dal lavoratore all'epoca del licenziamento, dato che in tale posto - e non in quello (dirigenziale) precedentemente occupato - egli sarebbe reimmesso in caso di accoglimento dell'impugnazione del recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)