Sez. L, Sentenza n. 10627 del 28/10/1997 (Rv. 509333 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Dirigenti - Dequalificazione unilaterale - Nullità del relativo provvedimento del datore di lavoro ex art. 2103 cod. civ. - Conseguenze - Stabilità del rapporto - Esclusione - Fattispecie relativa a rapporto disciplinato dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di credito.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Una volta acquisita da parte dell'interessato la qualifica di dirigente, non rileva, al fine di rendere applicabile la disciplina limitativa dei licenziamenti, la dequalificazione unilateralmente operata dal datore di lavoro, con l'assegnazione di mansioni non dirigenziali, data la nullità a norma dell'art. 2103 cod. civ. di un siffatto provvedimento. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che al ricorrente era stata effettivamente attribuita la qualifica, con le relative mansioni, di dirigente al vertice della gerarchia aziendale, quale direttore generale ed unico dirigente - senza che rilievo contrario assumesse la riserva al consiglio di amministrazione del potere di assunzione del personale, peraltro su proposta del direttore generale -, e che quindi fosse legittimo il suo licenziamento "ad nutum" anche in relazione all'art. 85 del c.c.n.l., che invece richiedeva la giusta causa o il giustificato motivo per i dirigenti sottordinati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)