Sez. L, Sentenza n. 3920 del 20/02/2007 (Rv. 594784 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Conferimento al lavoratore di incarico dirigenziale temporaneo - Sopravvenuta rinuncia alla qualifica dirigenziale - Effetti - Applicabilità della tutela reale di cui alla legge n. 300 del 1970 - Fondamento - Conseguente necessità della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo anche con riferimento al periodo di svolgimento delle mansioni dirigenziali - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Il lavoratore che abbia rinunziato alla qualifica dirigenziale già acquisita ed abbia smesso di svolgerne le relative mansioni, pur conservando il precedente trattamento retributivo dopo il passaggio alle mansioni inferiori, può essere licenziato (ove non sia intervenuta la caducazione di tale rinuncia, che non è nulla ma annullabile, ai sensi dell'art. 2113 cod. civ., su impugnazione del solo lavoratore) soltanto per giusta causa o giustificato motivo, ancorché per fatti riferibili ad epoca in cui il lavoratore medesimo era dirigente, dovendo la tutela applicabile essere individuata con riguardo al posto ricoperto dal lavoratore all'epoca del licenziamento, dato che in tale posto - e non in quello (dirigenziale) precedentemente occupato - egli sarebbe reimmesso in caso di accoglimento dell'impugnazione del recesso. (Nella specie, alla stregua del principio enunciato, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata, con la quale, sul presupposto dell'applicabilità della tutela prevista dalla legge n. 300 del 1970, era stata accolta l'impugnativa di licenziamento, siccome privo di giustificato motivo o giusta causa, intimato nei confronti di primario di reparto ospedaliero che aveva svolto le mansioni di dirigente apicale, quale direttore sanitario, dal cui incarico era stato dismesso senza che lo stesso avesse impugnato il relativo provvedimento datoriale, così rinunciando alla qualifica dirigenziale ricoperta, con la conseguente impossibilità, da parte del datore di lavoro, di far valere, in suo favore, l'invalidità del proprio atto negoziale di revoca dell'incarico di dirigente al dipendente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)