Sez. L, Sentenza n. 23742 del 22/12/2004 (Rv. 580363 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Portata del principio - Necessità di indicare le ragioni del riesame - Sussistenza - Onere di svolgere argomentazioni idonee a contrastare la motivazione - Portata - Censura della decisione nella sua interezza - Riproposizione al giudice di appello delle argomentazioni disattese dal primo giudice - Ammissibilità e idoneità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
La specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d'appello dette argomentazioni - perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - , si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi. (Nella specie la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di inammissibilità dell'appello, con il quale la ricorrente aveva riproposto al giudice di secondo grado, nella loro interezza, le stesse argomentazioni giuridiche disattese dal primo giudice, con esibizione, in aggiunta, di una sentenza di legittimità suffragativa della sua tesi, riguardante la omologazione della disciplina dell'indennità di accompagnamento, spettante come invalida civile, a quella prevista per gli invalidi di guerra).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)