Sez. 3, Sentenza n. 14467 del 22/11/2016 Ud. (dep. 24/03/2017) Rv. 269326 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Emissione moleste "olfattive" - Limite della normale tollerabilità - Superamento - Reato ex art. 674 cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE
In tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen. è configurabile, qualunque sia il soggetto emittente, anche nel caso di emissioni moleste "olfattive" che superino il limite della normale tollerabilità ex art.844 cod. civ. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta di continue immissioni, nell'appartamento confinante, di fumi e odori da cucina).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)