Sez. 3 - , Sentenza n. 23582 del 13/07/2020 Cc. (dep. 05/08/2020) Rv. 279880 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Emissioni moleste “olfattive” - Attività autorizzata alle emissioni in atmosfera – Limite della normale tollerabilità - Superamento - Reato ex art. 674 cod. pen. – Sussistenza.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE
Il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di emissioni olfattive, rispetto alle quali, al fine di definire il concetto di "molestia" che integra la fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen., occorre distinguere tra l'attività produttiva svolta senza l'autorizzazione dell'autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati va valutato secondo criteri di "stretta tollerabilità", e quella esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, per la quale si deve far riferimento alla "normale tollerabilità" delle persone previsto dall'art. 844 cod. civ. e sempre che l'azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l'impatto delle emissioni sulla realtà esterna.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)