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Sez. 1, Sentenza n. 27109 del 12/06/2026 Ud. (dep. 17/07/2026) Rv. 290290-03

REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Realizzazione in forma omissiva - Mancato impedimento di esalazioni olfattive moleste di origine animale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290290-03

REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE

Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 674, prima ipotesi, cod. pen. nella forma omissiva del mancato impedimento di molestie olfattive derivanti dalle esalazioni maleodoranti di animali, occorre una relazione qualificata di custodia, a titolo di proprietà o detenzione, anche di mero fatto, ascrivibile al soggetto attivo del reato, nel senso della riferibilità ad esso degli animali da cui provengono le emissioni moleste, cosicché l'agente possa individuarsi quale garante sulla base di un obbligo giuridico di protezione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza di una posizione di garanzia a carico del volontario che provveda all'accudimento di gatti che vivono, in stato di libertà, all'interno di una colonia felina, in quanto del tutto privo di potere giuridico sugli animali, nonché materialmente impossibilitato a svolgere su di essi ogni forma di controllo).

Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)