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Sez. L - , Ordinanza n. 21483 del 06/10/2020 (Rv. 659050 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | INPDAP - Soppressione - Decorrenza ex l. n. 214 del 2011 - Notifica in vigenza del d.l. n. 201 del 2011 - Inesistenza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659050-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

La soppressione dell'INPDAP, avviata dall'art. 21 del d.l. n. 201 del 2011, si è compiuta solo con la legge di conversione con modifiche n. 214 del 2011, che con l'introduzione dell'art. 21 bis ne ha individuato la decorrenza alla data del 1.1.2012, prevedendo peraltro che, fino alla emanazione dei decreti di attuazione, le strutture centrali e periferiche dell'ente avrebbero continuato ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali; ne consegue che la notifica di un ricorso introduttivo effettuata all'INPDAP nella vigenza dell'art. 21 citato non è inesistente, ma nulla, e che incombe pertanto all'INPS, che quale successore "ex lege" ne eccepisca il vizio, allegare e fornire la prova, anche presuntiva, della mancata conoscenza del processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/11/2011 num. 201 art. 21, Legge 22/12/2011 num. 214 art. 21 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)