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Sez. 1, Ordinanza n. 10191 del 16/05/2005 (Rv. 583184 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Domanda di equa riparazione - Competenza territoriale - Criterio ex art. 3 della legge medesima - Applicabilità ai ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in processi celebrati davanti a giudici non ordinari - Esclusione - Criterio ex art. 25 cod. proc. civ. - Applicazione - Fattispecie in tema di giudizio instaurato dinanzi a TAR.
Stato
decisa il 2005-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583184-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, la competenza territoriale per la trattazione dei ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in processi celebrati davanti a giudici non ordinari (nella specie, davanti a un tribunale amministrativo regionale), e, quindi, non articolati su base distrettuale, deve essere individuata non già secondo il criterio stabilito dall'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per il quale il giudice territorialmente competente a conoscere la domanda di equa riparazione deve essere individuato nella corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., a giudicare nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, ma in base ai principi generali e, quindi, con riferimento all'art. 25 cod. proc. civ., alla stregua del quale, quando (come nella specie) l'amministrazione dello Stato è convenuta, la competenza appartiene inderogabilmente alla corte d'appello nel cui distretto si trova il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. Pertanto, ove, come nel caso in esame, l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un'amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato commesso l'illecito -, ovvero di quello in cui l'obbligazione deve essere eseguita. Ne consegue che il giudice territorialmente competente va individuato sulla base del luogo in cui si è consumato il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo, ovvero nel luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, che si identifica, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica (art. 54, primo comma, lettera d, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, in relazione agli artt. 278, 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827), in quello della tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54 com. 1 lett. D, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 278, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 287, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 407

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)