Sez. 1, Ordinanza n. 11300 del 15/06/2004 (Rv. 573654 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Domanda di equa riparazione - Competenza territoriale - Criterio ex art. 3 della legge medesima - Applicabilità ai ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in processi celebrati davanti a giudici non ordinari - Esclusione - Criterio ex art. 25 cod. proc. civ. - Applicazione - Fattispecie in tema di giudizio instaurato dinanzi a TAR.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, la competenza territoriale per la trattazione dei ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in processi celebrati davanti a giudici non ordinari - e, quindi, non articolati su base distrettuale - deve essere individuata non già secondo il criterio stabilito dall'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (per il quale il giudice territorialmente competente a conoscere la domanda di equa riparazione deve essere individuato nella corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., a giudicare nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato), ma in base ai principi generali e, quindi, con riferimento all'art. 25 cod. proc. civ., alla stregua del quale, quando l'amministrazione dello Stato è convenuta, la competenza appartiene inderogabilmente alla corte d'appello nel cui distretto si trova il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. Pertanto, ove, come nel caso in esame, l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un'amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato commesso l'illecito -, ovvero di quello in cui l'obbligazione stessa deve essere eseguita (da identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore) (nella fattispecie, la Suprema Corte, in un caso in cui la dedotta irragionevole durata concerneva un giudizio instaurato dinanzi ad un tribunale amministrativo regionale, ha dichiarato la competenza della corte d'appello - che aveva sollevato regolamento di competenza d'ufficio ex art 45 c.p.c. - nel distretto della quale si trova detto tribunale, cioè il luogo in cui sarebbe stato commesso l'illecito posto a fondamento della domanda di equa riparazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 54, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 278, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 287, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 407
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)