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Sez. 1, Ordinanza n. 18635 del 22/09/2005 (Rv. 585066 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Violazione del termine ragionevole del processo - Procedimenti trattati dalle commissioni tributarie - Domanda di equa riparazione - Competenza territoriale - Regola di cui all'art. 3 legge cit. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Ordinari criteri di cui agli artt. 20 e 25 cod. proc. civ. - Applicazione - Fattispecie in tema di processo tributario terminato davanti alla Commissione tributaria centrale.
Stato
decisa il 2005-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585066-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la competenza territoriale per le domande riguardanti ritardi verificatisi nell'ambito di procedimenti trattati dalle commissioni tributarie va determinata secondo i criteri ordinari, giacché la distribuzione su base non distrettuale di dette commissioni e la mera occasionalità della presenza di giudici ordinari tra i loro componenti rendono totalmente inapplicabile la regola speciale di cui all'art. 3, comma primo, della citata legge n. 89 del 2001 ed il relativo richiamo al criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen. (Nel caso di specie, concernente la domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo iniziato davanti ad una commissione tributaria di primo grado e terminato davanti alla Commissione tributaria centrale, la S.C. ha quindi dichiarato competenti a conoscere del ricorso ai sensi degli artt. 20 e 25 cod. proc. civ., quali fori alternativi del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, tanto la Corte d'appello di Roma, essendosi ivi completata, con la pronuncia della Commissione tributaria centrale - del cui segmento processuale l'attore non aveva escluso l'irragionevole durata - la fattispecie legale costitutiva dell'indennizzo "ex lege"; quanto la corte d'appello nel cui distretto ha sede la sezione di tesoreria provinciale tenuta ad effettuare il relativo pagamento in base alle norme sulla contabilità generale dello Stato, sede nella quale va individuato il luogo di adempimento dell'obbligazione ex art. 1182, comma quarto, cod. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54, Regio Decr. 23/05/1924 num. 2440 art. 278, Regio Decr. 23/05/1924 num. 2440 art. 287, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)