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Sez. 1, Sentenza n. 29170 del 01/02/2011 Cc. (dep. 21/07/2011) Rv. 250999 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | False comunicazioni sociali - Nuova disciplina introdotta dal D.lgs n. 61 del 2002 - Abolizione totale dei reati precedentemente previsti - Esclusione - Effetto parzialmente abrogativo - Sussistenza - Giudice dell'esecuzione poteri.
Stato
decisa il 2011-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250999-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

Il giudice dell'esecuzione, richiesto della revoca della sentenza di condanna per asserita abrogazione della norma incriminatrice in seguito ad una successione di leggi modificative del precetto, deve valutare il fatto in concreto contestato e riferito in sentenza, per poi raffrontarlo con gli elementi nuovi e specializzanti della legge successiva, senza poter rivisitare il giudizio di merito o disporre ulteriori accertamenti. (Fattispecie in tema di false comunicazioni sociali e di bancarotta fraudolenta impropria "da reato societario", in seguito alla riformulazione degli artt. 2621 cod. civ. e 223, comma secondo, n. 1 R.D. n. 267 del 1942, ad opera degli artt. 1 e 4 del D.L.gs. 11 aprile 2002, n. 61).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)