Sez. 5, Sentenza n. 40823 del 07/07/2004 Ud. (dep. 20/10/2004) Rv. 230258 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni - Nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61 - Effetto totalmente abrogativo della precedente disciplina - Esclusione - Continuità normativa con la vecchia configurazione del reato di false comunicazioni sociali - Sussistenza.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
La nuova formulazione delle norme che prevedono i delitti di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622), nel testo introdotto dall'art.1 D.Lgs. 11 aprile 2002 n.61, non ha comportato l'abolizione totale dei reati precedentemente contemplati, ma si pone in rapporto di continuità normativa con la fattispecie previgente, determinando una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima dell'entrata in vigore del citato D.Lgs., che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la decisione dei giudici di merito che aveva assolto gli imputati dal reato ex art. 2621 cod. civ. perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato anzichè di procedere ad accertamento al fine di stabilire se l'originaria condotta contestata contenesse o meno tutti gli elementi richiesti dalla nuova normativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Legge 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST., Legge 11/04/2002 num. 61 art. 4, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)