Sez. 2, Sentenza n. 4089 del 03/05/1996 (Rv. 497361 - 01)
DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE) | Sdemanializzazione tacita - Ammissibilità - Condizioni.
DEMANIO - INIZIO, MODIFICAZIONI E CESSAZIONE DELLA DEMANIALITÀ - CESSAZIONE (SCLASSIFICAZIONE)
La cosiddetta sdemanializzazione tacita, ossia il passaggio dei beni del demanio pubblico al patrimonio dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni nonostante la mancanza di un formale atto di declassificazione, non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 829
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)