diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2635 del 04/03/1993 (Rv. 481231 - 01)

Demanio - Inizio, modificazioni e cessazione della demanialità - Cessazione (sclassificazione) | Sdemanializzazione tacita - Ammissibilità - Condizioni - Accertamento - Indagine di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481231-01

Demanio - Inizio, modificazioni e cessazione della demanialità - Cessazione (sclassificazione)

La sdemanializzazione di un bene può essere anche tacita, indipendentemente da un formale atto di sclassificazione, purché risulti da atti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà dell'amministrazione di conservarne la destinazione all'uso pubblico, e da circostanze tali da rendere non configurabile un'ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia al ripristino della funzione pubblica del bene; la relativa indagine è rimessa al giudice del merito, il cui accertamento è incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito, che, affermando che la prospettata sdemanializzazione tacita di una linea ferroviaria non poteva derivare dalla semplice inutilizzazione della strada ferrata, non aveva adeguatamente tenuto conto del dato significativo risultante dal provvedimento di definitiva soppressione e di smantellamento della linea medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 829, Regio Decr. Legge 21/12/1931 num. 1575 art. 4, DPR 25/08/1961 num. 1018, DPR 31/10/1967 num. 1401 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)