Sez. 3, Sentenza n. 3210 del 05/07/1989 (Rv. 463306 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE - DISDETTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE - DISDETTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Per i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 e non soggetti a proroga, ancorché la relativa scadenza convenzionale oltrepassi il periodo di durata minima stabilito dai commi primo e secondo dell'art. 71, non trova applicazione, come per tutti i contratti anteriori pervenuti alle scadenze di cui agli artt. 67 e 71, il disposto dell'art. 73, con la conseguenza alla detta scadenza della cessazione del rapporto a norma dell'art. 1596, primo comma, cod. civ. senza la necessità di disdetta, sicché il locatore che non intenda locare ulteriormente l'immobile non ha l'Obbligo di comunicare al conduttore uscente le condizioni per addivenire ad una nuova locazione né l'Onere di motivare la richiesta di rilascio con una delle ragioni indicate nell'art. 29, pena la rinnovazione tacita per la durata stabilita dall'art. 28 della legge. (Conf 266/85, mass n 438490).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)