diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 266 del 23/01/1985 (Rv. 438490 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RAPPORTI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - SCADENZA AD UNO DEI TERMINI RISPETTIVAMENTE FISSATI, PER LE LOCAZIONI SOGGETTE A PROROGA E PER QUELLE NON SOGGETTE A PROROGA, DAGLI ARTT. 67 E 71 DELLA PREDETTA LEGGE - DISCIPLINA EX ARTT. 28, 29 E 30 DELLA LEGGE STESSA (DINIEGO DI RINNOVAZIONE, COMUNICAZIONE DELLE CONDIZIONI PER LA NUOVA LOCAZIONE, DISDETTA) - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - SCADENZA CONVENZIONALE SUCCESSIVA A QUELLA POSTA DAI CITATI ARTT. 67 E 71 - ESCLUSIONE SUINDICATA - APPLICABILITÀ - PRESENZA NEL CONTRATTO DELLA CLAUSOLA DI RINNOVAZIONE TACITA PER UNA DURATA INFERIORE A QUELLA MINIMA PREVISTA DALLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438490-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RAPPORTI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - SCADENZA AD UNO DEI TERMINI RISPETTIVAMENTE FISSATI, PER LE LOCAZIONI SOGGETTE A PROROGA E PER QUELLE NON SOGGETTE A PROROGA, DAGLI ARTT. 67 E 71 DELLA PREDETTA LEGGE - DISCIPLINA EX ARTT. 28, 29 E 30 DELLA LEGGE STESSA (DINIEGO DI RINNOVAZIONE, COMUNICAZIONE DELLE CONDIZIONI PER LA NUOVA LOCAZIONE, DISDETTA) - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - SCADENZA CONVENZIONALE SUCCESSIVA A QUELLA POSTA DAI CITATI ARTT. 67 E 71 - ESCLUSIONE SUINDICATA - APPLICABILITÀ - PRESENZA NEL CONTRATTO DELLA CLAUSOLA DI RINNOVAZIONE TACITA PER UNA DURATA INFERIORE A QUELLA MINIMA PREVISTA DALLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - IRRILEVANZA.*

Con riguardo a locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo ed in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, il principio, secondo il quale l'Azione di rilascio del locatore, alle scadenze fissate dagli artt. 67 e 71 della citata legge, non è soggetta all'Obbligo di comunicazione al conduttore uscente delle condizioni alle quali si intende addivenire ad una nuova locazione, né alla disciplina della rinnovazione e del diniego di rinnovazione del rapporto alla prima scadenza, di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge medesima, trova applicazione anche quando si tratti di rilascio ad una scadenza convenzionale successiva a quella posta dalle indicate norme, mentre resta a tal fine irrilevante che nel contratto sia inserita una clausola di rinnovazione tacita del rapporto stesso, in caso di mancata disdetta, per una durata inferiore a quella minima stabilita nella nuova disciplina dell'equo canone, dato che la clausola medesima diviene inoperante per effetto della sopravvenienza della disciplina medesima (che rende impossibile il risultato cui tendeva). Anche in detta ipotesi, pertanto, il rilascio resta regolato dal principio generale di cui all'art. 1596 primo comma cod. civ., sulla fine della locazione a tempo determinato per spirare del termine, e, quindi, non richiede una preventiva disdetta, la quale, ove intimata, assume il valore di una mera licenza, rivolta a comunicare alla controparte la volontà di far valere gli effetti della scadenza del termine e di impedire il sorgere di un nuovo rapporto nel caso di permanenza del conduttore nel godimento dell'immobile. (V 7537/83; (V 2975/83, mass n 427886).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)