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Sez. 3, Sentenza n. 5411 del 07/12/1989 (Rv. 464508 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE - DISDETTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464508-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE - DISDETTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo a locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo ed in corso al momento dell'entrata in vigore della legge cosiddetta sull'equo canone, il principio secondo cui l'Azione di rilascio del locatore alle scadenze fissate dagli artt. 67 e 71 della citata legge non è soggetta alla disciplina della rinnovazione o del diniego di rinnovazione del rapporto alla prima scadenza, di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge medesima, trova applicazione anche quando si tratti di rilascio ad una scadenza convenzionale successiva a quella posta nelle indicate norme, mentre resta a tal fine irrilevante che nel contratto sia inserita una clausola di rinnovazione tacita del rapporto stesso, in caso di mancata disdetta, per una durata inferiore a quella minima stabilita nella disciplina dell'equo canone, dato che la clausola medesima diviene inoperante per effetto della sopravvenienza della disciplina medesima (che rende impossibile il risultato cui tendeva); anche in detta ipotesi il rilascio resta regolato dal principio generale di cui all'art. 1596, primo comma cod. civ. sulla fine della locazione a tempo determinato per spirare del termine, e quindi non richiede una preventiva disdetta la quale, ove intimata, assume il valore di una mera licenza, rivolta a comunicare alla controparte la volontà di far valere gli effetti della scadenza del termine e di impedire il sorgere di un nuovo rapporto nel caso di permanenza del conduttore nel godimento dell'immobile. (V 3210/89, mass n 463306; (V 4965/87, mass n 453588; (V 266/85, mass n 438490).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)