Sez. L, Sentenza n. 2863 del 24/03/1987 (Rv. 451987 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE A CARICO DEL FONDO AUTOFERROTRANVIERI - DOMANDA GIUDIZIARIA RELATIVA - PROPONIBILITÀ - TERMINE - DISCIPLINA EX ART. 37 DELLA LEGGE N. 830 DEL 1961 - INOSSERVANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DELL'INPS NELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE EX ART. 416 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE A CARICO DEL FONDO AUTOFERROTRANVIERI - DOMANDA GIUDIZIARIA RELATIVA - PROPONIBILITÀ - TERMINE - DISCIPLINA EX ART. 37 DELLA LEGGE N. 830 DEL 1961 - INOSSERVANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DELL'INPS NELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE EX ART. 416 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*
Il termine di decadenza (di cinque anni) previsto dall'art. 37 legge 28 luglio 1961 n. 830, entro il quale (dalla comunicazione della decisione negativa ovvero dopo l'inutile decorso del termine di 90 giorni per la decisione amministrativa) il lavoratore iscritto al fondo autoferrotranvieri, che abbia proposto ricorso amministrativo avverso la Determinazione della retribuzione pensionabile, può proporre Azione giudiziaria non attiene a diritti indisponibili e, quindi, l'eventuale decadenza in cui sia incorso il lavoratore non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere tempestivamente eccepita dall'INPS nella memoria di Costituzione del giudizio di primo grado, come prescritto - nel rito del lavoro - dall'art. 416 cod. proc. civ.. (V 788/83, mass n 425530; (V 1392/74, mass n 369475).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)