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Sez. L, Sentenza n. 6546 del 02/12/1988 (Rv. 460858 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - RILEVABILITÀ D'UFFICIO E DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - DIVIETO - QUESTIONE DELLA SUSSISTENZA PER IL LEGALE, IMPUGNANTE IL LICENZIAMENTO, DI UNA PROCURA A PROPORRE L'IMPUGNAZIONE - ESTINZIONE.*
Stato
decisa il 1988-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460858-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - RILEVABILITÀ D'UFFICIO E DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - DIVIETO - QUESTIONE DELLA SUSSISTENZA PER IL LEGALE, IMPUGNANTE IL LICENZIAMENTO, DI UNA PROCURA A PROPORRE L'IMPUGNAZIONE - ESTINZIONE.*

A norma dell'art. 2969 cod. civ., la decadenza prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (che impone al lavoratore di impugnare il licenziamento entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione), attenendo ad un diritto disponibile, non può essere rilevata d'ufficio, ma necessita di un'eccezione (in senso stretto), che, nel rito del lavoro, deve essere proposta dalla parte convenuta nella memoria di Costituzione. Consegue che non è rilevabile d'ufficio, e non può essere proposta per la prima volta in appello, neppure la questione della sussistenza o meno per il legale, che ha impugnato tempestivamente il licenziamento del lavoratore, di una procura di quest'ultimo a proporre tale impugnativa. (V 2863/87, mass n 451987; (V 2179/87, mass n 451409; (V 5664/84, mass n 437338; (Conf 7313/83, mass n 431916, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)