Sez. U, Sentenza n. 3197 del 04/07/1989 (Rv. 463294 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TERMINE QUINQUENNALE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA IN TEMA DI CONTROVERSIE PER MAGGIORAZIONE DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - TERMINE DI DECADENZA DI "ORDINE PUBBLICO" EX ARTT. 2968 E 2969 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TERMINE QUINQUENNALE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA IN TEMA DI CONTROVERSIE PER MAGGIORAZIONE DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - TERMINE DI DECADENZA DI "ORDINE PUBBLICO" EX ARTT. 2968 E 2969 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*
La decadenza "di ordine pubblico", alla quale si riferiscono gli artt. 2968 e 2969 cod. civ. in tema d'inderogabilità della relativa disciplina legale, d'irrinunciabilità e di rilevabilità d'ufficio, si configura anche riguardo a diritti disponibili quando sia stabilita per un interesse superiore e specifico, che sia diverso dal generico interesse alla certezza delle relazioni sociali. Pertanto, nonostante la disponibilità del diritto del lavoratore alla maggiorazione della prestazione previdenziale, la decadenza dall'Azione giudiziaria in materia di pensioni erogate agli autoferrotranvieri, per la scadenza del termine quinquennale previsto dall'art. 37, quinto comma, della legge 28 luglio 1961 n. 830, va considerata "di ordine pubblico", ed è perciò rilevabile d'ufficio, indipendentemente dalle preclusioni nelle quali la parte sia incorsa ai sensi degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., essendo stabilita a tutela dell'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sui pubblici bilanci, tenuto conto del carattere parafiscale della finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie e della riconducibilità dell'i.N.P.S. al settore della finanza pubblica allargata. (V 2642/84; (Conf 5338/87, mass n 453918; (contra 257/88; (contra 2863/87, mass n 451987).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2968, Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)