Sez. L, Sentenza n. 3296 del 08/04/1994 (Rv. 486078 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere | Pensione ordinaria di inabilità in favore dei titolari di assegno di invalidità - Ammissibilità - In favore dei soggetti già titolari di pensione di invalidità - Esclusione - Svolgimento o no di una attività lavorativa dopo il conseguimento della pensione - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere
La norma dell'art. 2 della legge n. 222/1984 - che prevede la pensione ordinaria di inabilità a favore degli assicurati e dei titolari di assegno di invalidità - esclude che tale prestazione possa essere attribuita ai soggetti già titolari di pensione di invalidità secondo la disciplina previgente, indipendentemente dalla circostanza che questi svolgano o meno una confacente attività lavorativa dopo il conseguimento della pensione.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)