Sez. 1, Sentenza n. 6020 del 23/11/1995 Cc. (dep. 19/01/1996) Rv. 203298 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | "Giudicato cautelare" - Caratteristiche - Trasponibilità da un procedimento all'altro - Esclusione - Fattispecie in tema di esigenze cautelari costituite da pericolo di fuga.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere
Il cosiddetto "giudicato cautelare", già di per sè soggetto in ogni caso a revisione, qualora vi sia sopravvenienza di fatti nuovi, non è neppure suscettibile di meccanicistica trasposizione da un procedimento all'altro, atteso il principio che ogni giudice opera sulla base del proprio libero e motivato convincimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente il Tribunale militare - il cui provvedimento essa ha poi comunque annullato per altra ragione - avesse ritenuto sussistente il pericolo di fuga dell'imputato, escluso, invece, dal giudice ordinario in relazione ad altro addebito scaturito dai medesimi accertamenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)