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Sez. 6, Sentenza n. 1597 del 15/04/1997 Cc. (dep. 02/06/1997) Rv. 208292 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Intervenuto proscioglimento con riferimento a diversa imputazione basata sugli stessi fatti materiali - Formazione del giudicato cautelare - Limiti - Nuova valutazione delle esigenze cautelari sulla base di elementi diversi - Formazione del giudicato cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208292-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali può parlarsi di "giudicato cautelare", quale situazione valutabile naturalmente solo rebus sic stantibus, solo quando vi sia identità dei fatti posti a fondamento della misura, ferma la possibilità di applicare nuovamente la misura stessa ove sopravvengano elementi non ancora valutati. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso che l'intervenuto proscioglimento dell'indagato con riferimento al reato associativo precludesse l'emissione di una misura per i reati fine, pur essendo i fatti materiali posti a base della prima misura sostanzialmente coincidenti con quelli della seconda, essendo la seconda misura basta su elementi di valutazione nuovi emersi e sottoposti all'attenzione dell'autorità giudiziaria con una successiva approfondita informativa della polizia giudiziaria)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)