Sez. L, Sentenza n. 9492 del 08/09/1995 (Rv. 493962 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Garanzie procedimentali ex art. 7 Statuto Lavoratori - Applicabilità nell'area della libera recedibilità ex sentenza costituzionale n. 427 del 1989 - Estensione a licenziamento intimato anteriormente - Condizione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
La sentenza della Corte Costituzionale n. 427 del 1989 che ha esteso ai licenziamenti intimati nell'area della libera recedibilità le garanzie procedimentali di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, spiega i suoi effetti, con riguardo a licenziamento intimato prima della sua pubblicazione, qualora alla data suddetta il rapporto non risulti ancora esaurito in quanto la sua legittimità sia oggetto di giudiziale contestazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)