Sez. L, Sentenza n. 1433 del 05/02/1993 (Rv. 480747 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplina | Inosservanza delle garanzie procedimentali ex art. 7 statuto lavoratori nel periodo compreso tra l'operatività della sentenza n. 427 del 1989 della Corte Costituzionale ed il vigore della legge n. 108 del 1990 - Effetti - Conversione di detto licenziamento in licenziamento "ad nutum" - Inammissibilità - Disciplina ex art. 8 legge n. 604 del 1966 - Operatività.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplina
Nel periodo compreso tra l'operatività della sentenza della Corte Costituzionale n. 427 del 1989 - applicabile anche nei giudizi in corso, ancorché relativi a licenziamenti intimati anteriormente alla sua pubblicazione - e la data di entrata in vigore della legge N. 108 del 1990, il datore di lavoro con meno di sedici dipendenti, che abbia intimato un licenziamento disciplinare senza osservare le garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della L. 20 maggio 1970 n. 300, non può effettuarne la conversione in licenziamento "ad nutum", ma è soggetto alle conseguenze dell'illegittimità dell'atto, le quali sono non già quelle previste dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604, per il caso di vizio formale, ossia l'assoluta mancanza di effetti con la conseguenza della prosecuzione del rapporto, bensì quelle previste nel successivo art. 8 per i licenziamenti intimati in carenza di potere, ossia l'obbligo di riassumere ovvero il risarcimento del danno con indennità da un minimo di cinque a un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)