Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 150 del 11/01/2012 (Rv. 620838 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE | Normativa antimafia - Provvedimento di liquidazione di un acconto sulle competenze per l'attività di amministratore giudiziario di beni sequestrati - Impugnabilità - Controversia relativa - Competenza delle sezioni penali della Corte di cassazione - Sussistenza - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
Rientra nella competenza delle sezioni penali della Corte di cassazione la cognizione della controversia sulla questione relativa all'impugnabilità o meno del provvedimento di liquidazione di un acconto sulle competenze per l'attività svolta dall'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (in materia di disciplina antimafia), per la cui decisione l'art. 2-octies della legge medesima prevede un procedimento autonomo, senza far menzione a quello per gli onorari di avvocato (legge 13 giugno 1942, n. 794), né a quello di opposizione al decreto di pagamenti per le spese di giustizia (art. 170 del d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115).
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 octies n. 0 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 all. 1 art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)