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Sez. 2 - , Sentenza n. 11577 del 11/05/2017 (Rv. 644210 - 02)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE | Custode ex artt. 2-sexies e 2-septies della l. n. 575 del 1965 – Natura dell’incarico – Ausiliario del giudice – Conseguenze – Diritto al compenso – Termine decadenziale ex art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Stato
decisa il 2017-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644210-02

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Il custode nominato ai sensi degli artt. 2-sexies e 2-septies della l. n. 575 del 1965 (nel testo applicabile “ratione temporis”), per la natura stessa dell'attività che gli è demandata dal giudice e che si concreta nella custodia, nella conservazione e nell’amministrazione dei beni sequestrati sotto il diretto controllo del giudice, rientra nella categoria degli ausiliari di quest’ultimo e, pertanto, la relativa richiesta di liquidazione del compenso per l’opera prestata è assoggettata al termine di decadenza previsto dall’art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 sexies CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 septies CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 octies CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)