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Sez. U, Sentenza n. 1136 del 06/02/1997 (Rv. 502260 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Comportamento antisindacale - Presupposto della lesione di situazioni soggettive inerenti al rapporto di pubblico impiego - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1997-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502260-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Ai sensi del sesto e settimo comma dell'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, introdotti dall'art. 6 legge 12 giugno 1990 n. 146, secondo i quali il procedimento di repressione della condotta antisindacale proposto contro amministrazioni statali o enti pubblici non economici è attribuito, in genere, alla cognizione del pretore e, invece, alla cognizione del T.A.R. nel caso in cui le organizzazioni sindacali intendano anche chiedere la rimozione di provvedimenti lesivi di situazioni soggettive inerenti al pubblico impiego, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui il sindacato ricorrente chieda l'accertamento dell'antisindacalità del comportamento tenuto dall'ente pubblico per aver istituito corsi professionali per i propri dipendenti senza prevedere l'intervento delle associazioni medesime, pur prescritto dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, attesa la mancanza del presupposto dell'asserita lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi inerenti al rapporto d'impiego.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)